Art. 11.
(Finanziamento delle funzioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane).

      1. L'esercizio delle funzioni attribuite o conferite ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), e dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione comporta:

          a) l'attribuzione di tributi ed entrate propri;

          b) l'attribuzione di compartecipazioni al gettito di tributi erariali;

          c) l'attribuzione di addizionali a tributi erariali;

 

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          d) l'attribuzione, ove occorra, di quote dei rispettivi fondi perequativi.

      2. L'insieme delle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 1 assicura i mezzi necessari al normale svolgimento delle funzioni fondamentali e al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni ad esse eventualmente riferiti. Il finanziamento delle funzioni fondamentali delle province e dei comuni di dimensione superiore alla soglia demografica stabilita ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), è assicurato dallo Stato, attraverso compartecipazioni al gettito di tributi erariali e fondi perequativi.
      3. La legge di coordinamento dinamico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), tiene conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, al fine di assicurare l'integrale finanziamento dell'esercizio di tali funzioni, ove al finanziamento medesimo non si sia provveduto contestualmente al trasferimento.